Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montesmus.

Per le spese di mediazione sono dovuti da ciascuna parte gli importi riportati nella sottostante tabella, che comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento, indipendentemente dal numero di incontri svolti; null’altro sarà dovuto dalle parti a ADR RICONCILIAMO, con l’unica eccezione delle spese effettive di comunicazione alle parti.
Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento, ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di un diverso mediatore per la formulazione di una proposta conciliativa.
L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento può essere aumentato in misura non superiore a un quinto, tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare.
Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura
civile; qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, ADR RICONCILIAMO (regolamento) decide il valore di riferimento, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente, e lo comunica alle parti.
In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo
dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. Ai fini della corresponsione dell’indennità, più soggetti rappresentanti un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
SPESE DI AVVIO E NOTIFICA
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Il pagamento delle spese di avvio e quelle di notifica, va effettuato al momento del deposito dell’istanza di mediazione ed è condizione per l’avvio della procedura.
Il pagamento delle spese di avvio a carico della parte convocata deve avvenire al momento della sua adesione al procedimento, (in sede del primo incontro per le materie di cui all’art. 5 del D.Lsg. 28/2010, cosi come modificato dalla legge 98/2013).
Al momento del deposito dell’istanza:
La parte istante verserà € 50,00 come indennità minima di mediazione per il primo scaglione oppure € 65,00 per tutti gli altri scaglioni quando la controparte non partecipa al procedimento di mediazione*
Primo incontro – Incontro preliminare
Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso – ad esclusione delle spese di avvio e notifica –è dovuto per l’organismo di mediazione.
In caso di mediazione facoltativa o da statuto o clausola contrattuale sarà dovuto l’onorario di mediazione per il mediatore pari ad euro 40 (importi fino a 1000,00 euro), e euro 50 (importi superiori a 1000,00 euro ).
* le tariffe potrebbero subire variazioni ai sensi dei futuri decreti ministeriali di attuazione
Costi, per parte, dei procedimenti di mediazione rispetto al valore della lite per le materie di cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs. 28/2010- Legge n. 98/2013
Valore della lite |
Spese di avvio della procedura |
Costo dell’incontro |
Costo aggiuntivo |
Iva al 22% |
Totale costo mediazione |
FINO A EURO 1.000 |
48,80 |
0,00 |
43,33 |
9,53 |
52,86 |
DA EURO 1.001 – A 5.000 |
48,80 |
0,00 |
86,67 |
19,07 |
105,74 |
DA EURO 5.001 – A 10.000 |
48,80 |
0,00 |
160,00 |
35,20 |
195,20 |
DA EURO 10.001- A 25.000 |
48,80 |
0,00 |
240,00 |
52,80 |
292,80 |
DA EURO 25.001- A 50.000 |
48,80 |
0,00 |
400,00 |
88,00 |
488,00 |
DA EURO 50.001- A 250.000 |
48,80 |
0,00 |
666,66 |
146,67 |
813,33 |
DA EURO 250.001- A 500.000 |
48,80 |
0,00 |
1000,00 |
220,00 |
1220,00 |
DA EURO 500.001- A 2.500.000 |
48,80 |
0,00 |
1900,00 |
418,00 |
2318,00 |
DA EURO 2.500.001- A 5.000.000 |
48,80 |
0,00 |
2600,00 |
572,00 |
3172,00 |
OLTRE EURO 5.000.000 |
48,80 |
0,00 |
4600,00 |
1012,00 |
5612,00 |
NOTE:
(1) L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare.
(2) L’importo rappresenta le indennità di mediazione relative all’incontro preliminare con il mediatore e va corrisposto interamente, da ciascuna parte, prima dell’incontro preliminare; tale importo si somma alle spese di avvio della procedura, pari a € 40,00 (IVA esclusa) previste dal D.M. 180/2010, art. 16, comma 2.
(3) Tale importo sarà dovuto solo se le parti presenti, concordi con il mediatore, ritengono che sussistano le premesse per proseguire il procedimento di mediazione e tentare di raggiungere un accordo conciliativo; esso andrà corrisposto al termine dell’incontro preliminare.
In base alla legge applicabile, l’indennità di mediazione prevista dalla tabella per ciascuno scaglione di riferimento può essere aumentata:
– del 25% in caso il tentativo di conciliazione abbia successo;
– del 20% nel caso di formulazione della proposta del mediatore
– del 20% in caso di importanza, complessità o difficoltà della procedura.
Si considerano tali le Mediazioni con una o più delle seguenti caratteristiche:
– svolgimento di più di due incontri di mediazione,
– richiesta di nomina di un CTU, studio da parte del mediatore di documentazione complessivamente superiore a 30 pagine,
– coinvolgimento di più di quattro parti, uso anche parziale di una lingua straniera
CREDITO D’IMPOSTA
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In base al D.lgs. 28/2010, in caso di successo della mediazione entrambe le parti beneficiano di un credito d’imposta sulle indennità fino a concorrenza di € 500.
In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è la metà. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza di € 50.000.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
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Le indennità devono essere corrisposte per intero prima dell’incontro, informativo e di programmazione o di mediazione, cui fanno riferimento.
In caso di mancato pagamento non verrà rilasciato verbale di mancato accordo.
In caso di prosieguo della procedura di mediazione, l’indennità non versata prima dell’incontro, insieme agli eventuali aumenti, deve essere corrisposta entro il termine della procedura ed è condizione per il rilascio del verbale positivo o negativo
Tutte le spese vive non previste dall’art. 16 del DM 180/2010, e successive modificazioni, sono da ritenersi aggiuntive rispetto alla tabella delle indennità e a carico delle parti. Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o assegno bancario non trasferibile intestato a ADR RICONCILIAMO SRL
Banco di Napoli: IBAN IT46Y0101015211100000011663
(causale: COGNOME e NOME e numero di protocollo della mediazione)
Assegno Bancario non trasferibile intestato a ADR RICONCILIAMO SRL
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